ALBEROBELLO – In Italia è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, attraverso lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e di prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, in particolare quello a cavallo tra la fine e l’inizio di un nuovo anno.
Inoltre, considerato che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti con conseguenze negative anche a carico degli animali, che a causa dello spavento tendono a perdere il senso dell’orientamento, e che oltre ai danni alle persone e agli animali si possono determinare anche danni economici alle cose e al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio, il Sindaco di Alberobello con ordinanza ne vieta l’utilizzo.
In particolare, con ordinanza n° 125 del 22/12/2022 il Sindaco dispone il divieto su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei luoghi privati in cui possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici, dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita – nei giorni 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023;
L’ordinanza rileva, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, così come la necessità di salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati e realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari.
Questa Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi previsti dalle norme vigenti, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri.
Ciononostante avverte che salva l’applicazione di sanzioni penali, l’inosservanza dell’ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e demanda alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
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